17 dicembre 2016, seminario on line “Introduzione al cyber-bullismo: per non chiudere gli occhi”

segnaliamo con piacere il seminario on line gratuito   “Introduzione al CYBER-BULLISMO: per non chiudere gli occhi e il cuore” della psicologa Claudia Sposini, socia della nostra associazione

Sabato 17 dicembre 2016, dalle 10,30 alle 12.30.
Evento online organizzato dalla Fondazione Enrica Amiotti (www.fondazioneamiotti.org), dal 1970 al servizio di insegnanti e alunni della scuola statalecyberb

Torino, 3 dicembre 2016 MiniGuida al cyberbullismo per genitori -psicologa Sonia Bertinat

si è svolto il 3 dicembre 2016  presso il centro di Coworking Toolbox di Torino l’interessante incontro a cura della socia psicologa Dott.ssa  Sonia Bertinat  ad oggetto: “Mini Guida al cyberbullismo  rivolta ai genitori“.

Nell’ottica di condivisione ed interazione eccovi i materiali illustrati:    http://www.slideshare.net/Torinese/sonia-bertinat-3-dicembre-cyberbullismo

 

Appello sul disegno di legge in materia di bullismo e cyberbullismo

coding
L’associazione Centro Studi di Informatica di Ivrea Torino ha promosso con altre associazioni culturali e giuridiche un appello sul disegno di legge 1261 in materia di cyberbullismo in discussione alla Camera il prossimo 13 settembre 2016, appello di riflessione e di sensibilizzazione sulla orginaria funzione educativa e di prevenzione del disegno di legge stravolta dalle recenti modifiche apportate a fine luglio di natura penalistica e repressiva.

Vi riportiamo  il testo consultabile al link: https://appellobullismo.wordpress.com/2016/09/06/appello-sul-disegno-di-legge-in-materia-di-cyberbullismo/

Vi invitiamo ad aderire al seguente appello contattandoci  alla mail:appellobullismo@gmail.com
Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Dott. Matteo Renzi

Alla Presidente della Camera

On. Laura Boldrini

Al Presidente del Senato

On. Pietro Grasso

Ai relatori del disegno di legge

On. Micaela Campana e On. Paolo Beni

Alla Senatrice prof.ssa Elena Ferrara

Agli On. deputati della Camera

Agli organi di stampa

Oggetto: Appello  sul disegno di legge sul bullismo e cyberbullismo: richiesta di stralcio delle disposizioni che non hanno funzioni educative.

Le associazioni della società civile sottoriportate attive da diversi anni in ambito sociale, giuridico, culturale e a contatto con i giovani e con le scuole, esprimono perplessità e preoccupazione sulle modifiche introdotte il 27 luglio  2016 alla proposta di legge della Camera dei Deputati n. 1261 ad oggetto: “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” da parte delle Commissioni Riunite Giustizia e Affari Sociali (per approfondimenti: http://www.camera.it/leg17/126?pdl=3139).

Il sopra citato disegno di legge n. 1261 (relatori on. Micaela Campana e on.  Paolo Beni, prima firmataria on.Elena Ferrara) era finalizzato nel suo disegno originario a prevenire i fenomeni  del bullismo e cyberbullismo attraverso azioni di carattere formativo ed educativo nell’ambito scolastico con  la previsione dell’obbligo di designare un referente in materia per ogni istituto scolastico.

Le modifiche introdotte dalle Commissioni Riunite Giustizia e Affari sociali in data 27 luglio 2016 costituiscono un grave snaturamento delle finalità del prezioso disegno di legge; da educative-formative e di tutela dei minori a repressive e censorie di qualsiasi spazio online anche solo presuntivamente usato con finalità assimilate al bullismo.

Le sopra citate modifiche:

  1. intervengono sulla definizione di bullismo e cyberbullismo in maniera non chiara e  cancellano il profilo della reiterazione delle condotte che costituisce, secondo la consolidata ricerca europea e la dottrina in materia, un elemento costitutivo del fenomeno (v. art. 2)  tale definizione, così com’è è stata modificata e strutturata, rischia di ricomprendere anche fattispecie molto distanti dal fenomeno del cyberbullismo;
  2. intervengono in ambito penale attraverso l’introduzione all’art. 612-bis dell’aggravante dello stalking commesso via internet, aggravante che non è limitata ai cyberbulli ma si estende anche all’uso di Internet tra adulti;
  3. scaricano sui gestori dei siti internet, blog e ogni soluzione online utilizzata dai cyberbulli responsabilità e adempimenti burocratici; provocando una pericolosa erosione della libertà di espressione riconosciuta a livello europeo; definiscono in negativo una figura di gestori dei siti internet  che pare in contrasto e che svuota di significato la direttiva e-commerce attraverso la creazione di sceriffi digitali  con oneri e senza le guarentigie del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70
  4. sempre con riguardo ai gestori dei siti internet e blog, si rimette a questi ultimi l’onere di valutare, dietro richiesta di un privato cittadino, la fondatezza delle richieste stesse e la sussistenza dei presupposti per assecondarle (“un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge non integrino le fattispecie previste dall’articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici”);
  5. rischiano di criminalizzare l’uso di internet imponendo, in tempi rapidissimi, la rimozione di contenuti anche senza denunce;
  6. rischiano di aumentare il contenzioso e aumentare le sofferenze dei minori e dei ragazzi.

Le modifiche introdotte non sono coerenti con i principi della Dichiarazione dei diritti su Internet approvata con la mozione proposta dal senatore Quintarelli in data  3 novembre 2015 (http://www.camera.it/leg17/1179  dichiarazione che pone l’Italia all’avanguardia in materia); né con la normativa internazionale e comunitaria in materia penale e con le  recenti modifiche al Codice di Amministrazione Digitale in materia di diffusione della cultura digitale riguardo ai minori.

Si rappresenta che durante le audizioni svolte alla Camera molteplici giuristi ed esperti si sono dichiarati contrari all’introduzione di ulteriori reati e misure penali in quanto di difficile tipizzazione (sotto il profilo dei principi di legalità, tassatività e determinatezza previsti dall’art. 25 della Costituzione).

Le associazioni e i cittadini in vista dell’imminente discussione del disegno di legge alla Camera previsto a partire dal 13 settembre 2016, si rivolgono ai destinatari della presente lettera aperta, affinchè nel corso del dibattito parlamentare, tengano in considerazione quanto esposto e di tornare allo spirito originario della norma.
Le associazioni e i cittadini ritengono, infatti, che la risposta al fenomeno complesso e delicato del bullismo e cyberbullismo non possa essere solo di carattere penale, repressivo ma di carattere e supporto educativo, psicologico-formativo con approfondimento sugli strumenti di peer education (educazione tra pari ) e con un maggiore coinvolgimento dei ragazzi.

Centro studi di Informatica Giuridica di Ivrea Torino (www.csigivreatorino.it)

(presidente: Avv. Mauro Alovisio)

soci: Marco Baldassari, Paola Chiesa, Stefano Gorla

Coordinamento genitori democratici (http://www.genitoridemocratici.it/)

(presidente: Angela Nava)

Associazione NOMOΣ Movimento Forense

(presidente: Avv. Argia Di Donato)

Commissione “New Technology, Personal Data and Communication Law” (Unione Avvocati Europei)

(presidente: Avv. Riccardo Abeti)

Associazione Culturale “Museo Piemontese dell’Informatica – MuPIn” www.mupin.it

(presidente: dott. Elia Bellussi)

Associazione Privacy and Information Healthcare Manager (www.apihm.it)

(presidente: dott.ssa Filomena Polito)

Avv. Livia Pennetta,  Referente Regione Piemonte -Valle d’Aosta -Liguria di CamMiNo Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia ed i Minorenni”

Cittadini

Prof. Angelo Meo, professore emerito del Politecnico di Torino

Avv. Giovanni Battista Gallus

Dott. Antonio Vetrò, ricercatore

Avv. Fulvio Sarzana

Valentino Spataro, curatore del dizionario giuridico di internet: internet.civile.it

 

Per adesioni:

appellobullismo@gmail.com

https://www.facebook.com/Appellobullismo-174652989634788/ 

Seminario su social media e cyberbullismo

12 settembre 2015 – Torino: seminario di presentazione delle linee guida nazionali del Miur e del nuovo disegno di legge in materia di bullismo e cyberbullismo.

cyberbCondotte da tenere, rischi da evitare, nuove opportunità per i ragazzi. Un evento organizzato dall’Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo – IUSTO in sinergia con l’associazione Centro Studi di informatica Giuridica di Ivrea Torino (Csig Ivrea-Torino) rivolto a docenti, dirigenti scolastici, genitori e studenti universitari. Aperto alla cittadinanza.

Programma dell’eventoLocandina

 

Contributo Csig alla consultazione online sul cyberbullismo

Contributo Csig Ivrea-Torino alla consultazione sulla bozza del Codice di Autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

Oggetto: consultazione in  materia di cyberbullismo (scadenza 24 febbraio 2014)

In riferimento alla consultazione pubblica promossa in data 8 gennaio 2014 dal Ministero per lo Sviluppo Economico ad oggetto la bozza[1] del Codice di Autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyber bullismo consultabile al link, l’associazione Centro Studi di informatica Giuridica di Ivrea-Torino (acronimo CSIG, relativo blog consultabile al link: http://csigivreaorino.it) esprime apprezzamento per l’iniziativa, in quanto finalizzata a promuovere l’informazione, la sensibilizzazione e la cultura della prevenzione in materia di bullismo e intende partecipare alla stessa con il presente documento con osservazioni, integrazioni e suggerimenti.

Premesso che per contrastare un fenomeno complesso come il bullismo occorrerebbe promuovere la costituzione di reti sul territorio e concreti investimenti in risorse, persone, formazione e adottare una visione sistemica sia del mondo off-line e non solo on line, si suggerisce:

di integrare il testo della premessa del documento con un richiamo alle altre imprescindibili fonti normative di riferimento: in via esemplificativa e non esaustiva: la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea (2000 C/364/01); le direttive privacy e quella sull’e-commerce e le rispettive leggi di recepimento; la Direttiva sulla lotta all’abuso sessuale e alla pedopornografia via internet del 27/10/2011;
di prevedere all’interno delle premessa e del documento, le definizioni corrette ed esaustive di bullismo e di cyberbullismo; in assenza di definizioni o in presenza di definizioni generiche, si evidenziano i gravi rischi di mancata applicazione del codice, di applicazioni arbitrarie e dell’inutilità dell’autoregolamentazione;
– di citare per completezza di analisi i precedenti documenti di autoregolamentazione in materia di minori ed internet[2].

All’interno della premessa, primo capoverso: “La progressiva diffusione in Italia del fenomeno del cyberbullismo, inteso come l’insieme di atti di bullismo e di molestia effettuati tramite mezzi elettronici come l’e-mail, la messaggistica istantanea, i blog, i telefoni cellulari e/o i siti web posti in essere da un minore”, sono riportati strumenti di comunicazione disomogenei e non sono citati i social media.

All’interno della premessa è riportato che “La crescente tendenza dei giovani a sviluppare, attraverso l’uso dei nuovi media, una forma di socialità aggressiva e violenta che può indurre all’adozione di quei comportamenti discriminatori e denigratori verso i propri coetanei che spesso sfociano in episodi di cyberbullismo, attraverso la diffusione di post ed immagini o la creazione di gruppi “contro”; si suggerisce, in considerazione dell’impatto di tale assunto di citare le fonti documentate, i dati, le pubblicazioni e le ricerche a fondamento di tale affermazione pericolosa che sembrerebbe demonizzare l’utilizzo di internet in un paese dove, a differenza degli altri paesi europei, solo il 50% della popolazione naviga on line.

Art. 1 del testo: ”Gli operatori che forniscono servizi di social networking, i fornitori di servizi on line, di contenuti, di piattaforme User Generated Content e social network che aderiscono al presente Codice, di seguito denominati “aderenti”, si impegnano ad attivare appositi meccanismi di segnalazione di episodi di cyberbullismo, al fine di prevenire e contrastare il proliferare del fenomeno”:occorrerebbe illustrare con chiarezza ai cittadini e agli operatori la differenza fra i fornitori di servizi di social networking e i fornitori di servizi on line.

Art. 3 del testo: “Gli aderenti si impegnano a rendere efficienti i meccanismi di risposta alle segnalazioni (effettuati da personale opportunamente qualificato) azionati in termini di tempi di rimozione dei contenuti lesivi per la vittima del cyberbullismo, non superiori alle 2 ore dall’avvenuta segnalazione, al fine di evitare che le azioni si ripetano e/o si protraggano nel tempo, amplificando gli effetti che la condotta del cyberbullo ha in Rete sulla vittima, per la quale l’efficacia della segnalazione costituisce l’unico strumento possibile di controllo.
2- Gli aderenti si impegnano, per quanto tecnicamente possibile e praticabile, a garantire ulteriore efficacia al contrasto del fenomeno del cyberbullismo anche attraverso l’oscuramento cautelare temporaneo del contenuto lesivo segnalato”: si segnala come non sia specificato cosa si intenda per “personale altamente qualificato” e non sia evidenziato il ruolo strategico della formazione continua e dell’aggiornamento professionale degli operatori. Si sottolinea come non sia descritta e regolamentata in modo adeguato la procedura di notice&takedown e come il termine indicato di due ore sia troppo ristretto e comporti costi e problemi organizzativi e gestionali a carico delle piattaforme on line.
Il sopra citato termine “oscuramento” (termine a-tecnico) sembrerebbe far riferimento alle attuali procedure di inibizione all’accesso dei siti attuate in sede penale contestualmente alle ordinanze di sequestro preventivo ma il sopra citato articolo sembra riferirsi nel caso in esame a provvedimenti da adottare senza neppure un ordine dell’Autorità giudiziaria.

Art. 4: “Nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, gli aderenti potranno promuovere e attuare apposite politiche che consentano alle Autorità competenti di risalire all’identità di coloro che utilizzano il servizio per porre in essere comportamenti discriminatori e denigratori con l’intento di colpire o danneggiare l’immagine e/o la reputazione di un proprio coetaneo”.Si rileva come non si comprenda quali siano le autorità competenti; occorrerebbe inserire un richiamo chiaro ed esplicito all’autorità giudiziaria; si osserva come non abbia senso la previsione di coetaneo, si propone a tal fine di inserire “...l’immagine e/o la reputazione del minore”.
Art. 4 secondo comma: “Gli aderenti si impegnano altresì a sensibilizzare con campagne di formazione e informazione sull’uso consapevole della Rete, ciascuno per quanto di propria competenza e sulla base di linee guida indicate dal Comitato di cui all’articolo 5, l’utenza Internet sulla possibilità per chi pone in essere comportamenti discriminatori e denigratori con l’intento di colpire o danneggiare l’immagine e/o la reputazione di un minore di essere scoperto e per le vittime sulla concreta possibilità di difesa offerta dal presente Codice
Si suggerisce di prevedere l’attivazione di una rete di mediazione sul territorio: persone fisicamente vicine alla vittima e ai bulli, perché il bullismo nasce offline: occorre lavorare insieme ai ragazzi sulla consapevolezza di quello che postano e che scrivono quando sono online piuttosto che inserire norme e regole.
Si suggerisce di segnalare on line sul sito del Ministero per lo Sviluppo Economico le best practice in materia di prevenzione e contrasto in materia di bullismo (es. le prassi di riconciliazione tra vittima e bullo attuate presso i Tribunali dei Minori) e di coinvolgere maggiormente il Miur, le università e i centri di ricerca[3], le scuole, nella pianificazione di corsi, seminari, eventi on line, web seminar informativi in streaming, campagne informative in primis per gli adulti.

All’art. 5, 1. “Al fine di monitorare periodicamente l’effettiva applicazione del Codice da parte degli operatori aderenti, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un Comitato di monitoraggio, composto da esperti di comprovata esperienza e professionalità sulle tematiche connesse alla protezione dei minori e all’utilizzo delle nuove tecnologie e dai firmatari del presente Codice.
2. In esito al monitoraggio, qualora venga riscontrato il reiterato mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Codice da parte dei Firmatari, il Comitato potrà, in esito ad apposita procedura, formulare uno specifico Richiamo nei confronti dell’Aderente che se ne sia reso responsabile.
3. Il Comitato ha, inoltre, il compito di favorire studi e ricerche sul fenomeno del cyberbullismo anche attraverso una relazione annuale sul fenomeno e sull’efficacia delle misure intraprese dagli Aderenti.
4. La partecipazione al Comitato non comporta oneri per lo Stato”.

Si suggerisce di:

integrare che il sopra citato richiamo sarà pubblicato on line sia sulle pagine del Comitato sia sulla piattaforma attraverso la quale si è compiuto il comportamento illecito;
– prevedere delle regole di comunicazione da parte  del Comitato di un nuovo termine per ottemperare;
– prevedere sanzioni più severe ed incisive nel caso di reiterazioni dei comportamenti di cyberbullismo attraverso le piattaforme on line;
– inserire specifici pittogrammi di segnalazione di “criticità cyberbullismo” nella home page delle piattaforme e dei siti.

L’iniziativa dell’adozione di un codice di regolamentazione su una tematica cosi delicata è lodevole ma sfugge al cittadino, al genitore, al docente quale sia la struttura di presidio, l’ente che la vittima del cyberbullismo, il genitore può contattare e attraverso quali canali (mail, telefono, fax).

Si suggerisce di prevedere, nell’ottica migliorativa:

– forme di revisione periodica e aggiornamento del codice;
– pubblicazione on line dei verbali e degli atti del Comitato nell’ottica di trasparenza e condivisione della conoscenza;
– l’approfondimento della tematiche della responsabilità dei genitori per gli episodi di cyberbullismo e della comunicazione degli episodi di bullismo da parte degli organi di informazione (tenuti al rispetto del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica).

Si resta a diposizione per ogni ulteriore ed eventuale approfondimento e nel complimentarci per la preziosa iniziativa in oggetto nella complessa attuale fase di innovazione tecnologica, si inviano i più cordiali saluti.
Presidente dell’associazione
Associazione Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea-Torino (CSIG Ivrea-Torino)
Mauro Alovisio (333-3597588)

Hanno contribuito alla stesura del presente documento: Avv.Mauro Alovisio, Ing. Marco Baldassari; Dott.ssa Paola Chiesa; Dott. Alberto Rossetti, Avv. Monica Senor.
Il presente documento è edito con licenza creative commons (CC BY-NC-SA 3.0 IT)


[1] La sopra citata bozza è stata redatta al termine di un tavolo di lavoro presieduto dal Vice Ministro dello Sviluppo economico Antonio Catricalà, al quale hanno partecipato rappresentanti delle Istituzioni (Mise, Agcom, Polizia postale e delle comunicazioni, Autorità per la privacy e Garante per l’infanzia), delle Associazioni (Confindustria digitale, Assoprovider ecc.) e degli operatori (Google, Microsoft ecc.).

[2] V. Ministero delle Comunicazioni; Codice di autoregolamentazione Internet e minori, del 2003; per approfondimenti: http://www.diritto.it/materiali/consumatori/dona8.html

[3] Si segnala a riguardo il Centro di Ricerca su Internet e società Nexa del Politecnico di Torino; v. per approfondimenti.  http://nexa.polito.it/