Il disegno di legge sul bullismo e cyberbullismo: rischio di facili derive

La scuola non è una prigione

Il  fencodingomeno del bullismo/cyberbullismo sta per essere disciplinato in Italia dalle Camere con l’approvazione del disegno di legge Dl n. 1261 ad oggetto: “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, prima relatrice senatrice prof.ssa Elena Ferrara.

Il  sopra citato disegno di legge  aveva, nel suo disegno originario, finalità educative, di informazione, di prevenzione  e di sensibilizzazione e di tutela dei ragazzi ed era stato approvato all’unanimità dal Senato  nel 2015.

Nel luglio 2016 il sopra citato disegno di legge  è stato completamente stravolto dalle Commissioni parlamentari  Giustizia e Affari Sociali che hanno ripreso alcuni articoli di altri disegni di legge in materia.

Vediamo insieme quali sono le novità apportate in Luglio:

la fattispecie di  bullismo/cyberbullsimo, da fenomeno che riguarda solo i ragazzi in età scolare è stato esteso  a tutti compresi  gli adulti!   è stata introdotta una definizione poco chiara di bullismo e non coerente con le definizioni tecniche  introdotte dalla dottrina e dalla ricerca in materia;

– è stato introdotto un chiaro inasprimento penale con la previsione di  reati e aggravanti penali;

-sono stati introdotti  meccanismi di notice takedown  a carico dei siti, piattaforme blog che dovranno rimuovere i contenuti offensivi  postati entro 24 ore; se non lo faranno  interverrà direttamente  il Garante per la protezione dei dati personali: tale meccanismo  presenta molteplici criticità in quanto implica concreti rischi di censura e di erosione della libertà di espressione e di critica in quanto la  procedura in esame è attivata senza alcun controllo, verifica di autorità pubbliche (magistratura, forze di polizia), senza garanzie, senza trasparenza,  ma demandata a imprese private, multinazionali con rischi di arbitrio. Si segnala a riguardo in materia di meccanismi di gestione delle segnalazione di post offensivi sui  social media l’interessante esperimento condotto dall’associazione  Carta di Roma descritto nell’articolo: “Hate speech: abbiamo segnalato a Facebook 100 commenti che incitano all’odio, 91 sono ancora o line” che ci fa aprire gli occhi sulla sostenibilità di certe soluzioni.

Il disegno di legge Ferrara aveva il merito di tentare di mettere al centro i ragazzi, aumentare la consapevolezza in materia di bullismo, cyberbullismo con la previsione di una rete di referenti interni nelle scuole , peer education: ora, con le sopra citate modifiche può diventare uno strumento dannoso .

Chi vive a contatto con i nostri  ragazzi, è consapevole che gli episodi di bullismo sconvolgono la comunità scolastica e provocano sofferenza, patimento:  danni temporanei e potenziali danni  irreversibili alla salute delle persone. La risposta a questi fenomeni  non può essere solo repressiva e di carattere penale: sarebbe una sconfitta totale del sistema educativo, delle nostre famiglie e della stessa società.

Il  bullo (che è sovente egli stesso vittima) deve comprendere il disvalore dell’atto  violento compiuto non attraverso  una sanzione  penale ma attraverso un percorso condiviso di ascolto, confronto con la vittima e i suoi pari.

L’associazione Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea  Torino (Csig Ivrea Torino www.csigivreatorino.it) da alcuni anni attiva  in materia ha promosso, con altre associazioni, attraverso un blog pubblico,   un appello di sensibilizzazione  sul disegno di legge in oggetto  al fine di tornare allo spirito e finalità originarie del disegno di legge .

L’associazione  con altri  esperti   ha inviato  proposte di possibili emendamenti  al Gruppo Innovazione  dei deputati  attraverso On.  Stefano Quintarelli e ha partecipato alla tavola rotonda  in materia svoltosi presso il Centro di ricerca Nexa su internet e società del Politecnico di Torino

Si è evidenziato, nelle proposte di emendamenti che il disegno di legge  riportava una definizione di bullismo incompleta che non rispecchia le evidenze emerse dalla dottrina e dalla ricerca europea ed internazionale in materia.

Secondo il prof. norvegese Olweus, uno dei massimi esperti accademici in materia: uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o di più compagni”.

Perchè si possa parlare di bullismo occorrono la presenza di tre elementi costitutivi  e contestuali:

  1.  un’aggressione, fisica o verbale
  2.  la ripetizione dei comportamenti nel tempo
  3. uno squilibrio di potere o di forza

Se non ci sono questi elementi non siamo di fronte ad episodi di bullismo.

Nella  definizione di bullismo riportata nel disegno di legge  era completamente  assente il profilo di squilibrio fra autori di bullismo e vittime  e di reiterazione.

Nella definizione mancavano i  riferimenti ai minori.

Nella definizione erano citati il principio di pari opportunità ed il principio di non discriminazione, ma si rileva l’assenza dei profili di  genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico.

Nella giornata  del 15 settembre 2016  la  Camera ha rivisto, grazie alla preziosa attività di alcuni deputati,  la definizione di bullismo  contenuta del disegno di legge  e ha apportato rilevanti modifiche per bullismo ” si intende l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime percepite come più vulnerabili al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, timore, o di isolamento ed emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio e all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione, l’orientamento sessuale, la disabilita’, l’aspetto fisico, le condizioni personali e sociali della vittima

L’approdo ad una definizione di bullismo costituisce  un primo buon segnale di partenza ma la strada è  ancora tutta in salita:  a differenza che  negli altri paesi moderni in Italia nelle regolamentazione dei fenomeni  sociali non si parte dall’analisi dei dati, delle ricerche, degli studi ma si resta ostaggio delle onde emotive suscitate da eventi  e fatti di cronaca di suicidi di adulti dovuti alla  diffusione di immagini on line di carattere sessuale: eventi gravi ma che non c’entrano nulla con il cyberbullismo e che rientrano  nelle fattispecie previsti dai  reati di diffamazione aggravata; istigazione al suicidio,  trattamento illecito di dati personali.

Il bullismo su può prevenire e combattere ma con una strategia complessiva  e con il coinvolgimento dei diversi attori della comunità (Università, Tribunale dei Minorenni, Ordine degli psicologi, assistenti sociali)  e dei ragazzi (2 su tre) che secondo i dati Censis assistono almeno una volta al mese ad episodi di bullismo ai danni di altri ragazzi. Proporremo  in queste ore ed entro martedì prossimo ai deputati  ulteriori emendamenti al fine di migliorare il testo e tornare a tutelare i nostri ragazzi attraverso percorsi di etica, cittadinanza digitale e non attraverso la previsione di reati destinati ad aumentare il contenzioso la confusione e  produrre qualche twitter.

“Chi combatte rischia di perdere, chi non combatte ha già perso”.

Bertolt Brecht

 

 

 

 

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